Smaltimento

Il servizio di smaltimento estintori, smaltimento polvere estinguente e materiale antincendio deve essere proposto da società specializzate nello smaltimento di questi particolari rifiuti e correttamente inquadrate e certificate per questa gestione.

Il rifiuto può essere gestito dal cliente finale ma normalmente è il manutentore a sostenere questo onere. Come ben sanno i nostri clienti, un estintore portatile, sulla base della legge vigente, non può essere utilizzato dopo il 18esimo anno di età e per smaltire un estintore sono necessarie una serie di procedure previste per legge, dal momento che questi dispositivi devono essere trattati con la giusta prassi.

Ripassiamo le regole principali:

Il primo punto è partire dall’attribuzione del CER, che è un codice che classifica le varie tipologie rifiuto secondo le direttive imposte dalla CEE. I rifiuti dunque si dividono in: non pericolosi e pericolosi a seconda del rifiuto da contrassegnare.

Il secondo punto è cercare un’azienda qualificata per lo smaltimento nel rispetto della normativa vigente. Il concetto della responsabilità condivisa, che si basa sul principio della responsabilizzazione e della cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione dei rifiuti obbliga tutti gli attori a sincerarsi della corretta gestione. Per tanto il produttore del rifiuto non può consegnarlo a chiunque, ma deve conferirlo ad un soggetto che sia autorizzato a gestire quel particolare tipo di rifiuto.

Come si forma il codice CER?

Nel caso specifico dei materiali antincendio i codici CER sono da verificare tra i seguenti:

I codici CER pericolosi vengono contrassegnati con un asterisco, seguito da sei cifre e a determinarne la pericolosità è la classificazione del prodotto o, in sua assenza, un’analisi di laboratorio.

160304Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303 – estintori a polvere carrellati e non –
160306Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 160305 – estintori a schiuma carrellati e non –
160504*Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose – estintori ad halon carrellati e non –
160505Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504 – estintori a CO2 carrellati e non –
160509Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 160506, 160507 e 160508 – polvere derivante da estintori –
170203Plastica – tubi, manichette, flessibili –
1704201Plastica – tubi, manichette, flessibili –
170604Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 – porte tagliafuoco –
170405Ferro e acciaio – estintori vuoti –

Cosa fare per lo smaltimento

Una volta attribuito il codice CER, bisogna procedere alla gestione del rifiuto. La norma prevede che le operazioni di recupero e smaltimento estintori, prodotti dalla manutenzione o sostituzione di un dispositivo antincendio, devono essere effettuate da ditte specializzate ed autorizzate per legge.

Il Decreto Legge 152/2006 ed il DM 07/01/2005 impongono la dismissione e lo smaltimento sia degli estinguenti che degli elementi metallici e plastici che costituiscono un estintore.

La ditta specializzata dovrà assicurarsi di gestire al meglio tutta la procedura, in rispetto delle leggi in materia ambientale e della salute umana. Una gestione errata, infatti, comporta responsabilità anche di natura penale, oltre che monetaria.

Il rifiuto può essere gestito sia dal cliente che dal manutentore; il privato può decidere di consegnare il dispositivo a soggetti terzi autorizzati, mentre il manutentore che se ne fa carico può mantenerlo presso il proprio deposito in modo temporaneo.

In caso di rifiuto pericoloso, le quantità trasportabili non possono andare oltre i 30 Kg o i 30 litri al giorno. Il dispositivo può essere tenuto temporaneamente dal manutentore per un massimo di 10 giorni, entro i quali deve essere segnato sul registro di carico/scarico o sul registro cronologico Sistri.

Un estintore portatile non può essere utilizzato dopo il 18esimo anno di età. Questa non è comunque una condizione sufficiente a trasformare il dispositivo in un rifiuto.

Deve essere l’azienda manutentrice a identificare l’estintore come fuori norma, esplicitando l’intenzione e l’obbligo di disfarsene in quanto il dispositivo non può essere più utilizzato.

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