Formazione

Il D.M. 1° settembre 2021 dà attuazione alle previsioni del D.lgs. 81/2008 in merito alla definizione di criteri atti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (art.46, comma 3, lettera a), punto 3) ed è il primo di tre decreti che andranno ad abrogare l’attuale normativa che definisce i criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione della emergenza nei luoghi di lavoro (D.M. 10 marzo 1998).

Il Decreto definisce anche la qualifica dei manutentori, in vigore un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 25 settembre del 2022.
La Circolare 14804/2021 del Ministero dell’Interno fornisce primi chiarimenti al Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 sul controllo e la manutenzione degli impianti e, in particolar modo, sulla organizzazione dei corsi di formazione dei manutentori addetti alle verifiche delle attrezzature antincendio.

Individuazione dei soggetti formatori: chi sono?

I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:

  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
  • le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
  • i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
  • le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.

Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi d’esame

Secondo i VV.F. per tutte le tipologie di corsi, al fine del regolare svolgimento delle attività teorico-pratiche, devono essere disponibili:

  • aule ed ambienti per lo svolgimento delle lezioni teoriche;
  • aree idonee allo svolgimento delle lezioni pratiche con le relative attrezzature, come da indicazioni riportate in Appendice I e, in particolare, nelle specifiche tabelle di riferimento per ogni singolo presidio antincendio.

Esami di idoneità

I VV.F. richiamano per la valutazione dei requisiti degli aspiranti manutentori antincendio, la verifica sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze indicate nel paragrafo 3 dell’Allegato II al decreto, con le modalità previste al paragrafo 4, che individua diverse casistiche a seconda dell’esperienza o di precedenti certificazioni in possesso degli aspiranti tecnici manutentori qualificati.

Gi.Bi Estintori Srl organizza corsi di formazione per tecnici manutentori ed installatori di qualsiasi presidio antincendio e possiamo darvi indicazione delle prossime date contattando i nostri uffici.

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